LA VICENDA:
Un debitore consumatore proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare promossa in suo danno eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità del credito della Purple, quale asserito cessionario del credito, non avendo prodotto l’originale del contratto di cessione del credito, unica prova idonea, secondo i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, ad attestare la specifica inclusione del credito.
Il Giudice dell’Esecuzione dott. Flavio Conciatori concedeva termine di 30 gg. per la produzione del contratto di cessione di credito che, tuttavia non veniva prodotto, limitandosi la Purple ad allegare attestazioni notarili sulla asserita inclusione del credito del debitore nel contratto di cessione.
Il GE dott. Flavio Conciatori, con una innovativa decisione, dapprima, non ritenendo esaustiva la documentazione prodotta dalla Purple, concedeva al creditore procedente ulteriore termine di 30 gg per integrare, chiedendo al delegato alle aste di soprassedere nella fissazione delle date e, poi, FACENDO APPLICAZIONE DEL RECENTISSIMO PRINCIPIO DI DIRITTO SANCITO DALLA SENTENZA EMESSA A SEZIONI UNITE DALLA CASSAZIONE, LA N. 9479/2023, HA CONCESSO AL DEBITORE CONSUMATORE TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PER FAR VALERE VIZI DEL TITOLO.
LA VICENDA:
Il Tribunale di Teramo in persona del dott. Flavio Conciatori ha accolto l’eccezione sollevata dall’avv. Amatucci Alessandra e ha sospeso l’asta immobiliare dal momento che la banca non aveva fornito la prova che le somme di denaro fossero state erogate contestualmente al rogito notarile.
Il tutto in continuità del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione ( sentenza n.5921/2023 e sentenza n. 41791/2021) secondo cui un contratto di mutuo che non prevede l’erogazione contestuale delle somme, non può essere considerato un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 CPC.
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